Il percorso Adottivo
L’ADOZIONE INTERNAZIONALE
L’adozione internazionale è l'adozione di un bambino straniero fatta nel suo paese, davanti alle autorità e alle leggi che vi operano.
Le competenze in materia di adozioni internazionali, previste dalla Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993, ai sensi della Legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono della
Commissione per le adozioni internazionali.
I requisiti per l'adozione internazionale sono gli stessi previsti per l'adozione nazionale, e sono previsti dall'art. 6 della legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001)
I REQUISITI
I requisiti per l'adozione internazionale sono gli stessi previsti per l'adozione nazionale, e sono previsti dall'art. 6 della legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001)
L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal tribunale per i minorenni.
Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore.
Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni.
COSA FARE PER ADOTTARE
Chi desidera adottare presenta la “dichiarazione di disponibilità” presso il Tribunale per i minorenni competente per il territorio di residenza.
Nel caso di cittadini italiani residenti all’estero, il Tribunale competente è quello dell’ultimo domicilio dei coniugi e, in mancanza di precedente domicilio, il Tribunale per i minorenni di Roma.
Il Tribunale per i minorenni decreta l’idoneità all’adozione internazionale.
Nel caso in cui il Tribunale neghi l’idoneità all’adozione internazionale, il relativo decreto può essere impugnato entro 10 giorni dalla notifica, in Corte d’Appello.
LA SCELTA DELL’ENTE AUTORIZZATO
Entro 1 anno dalla notifica del decreto di idoneità, la coppia deve conferire incarico ad uno degli Enti Autorizzati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali.
L’ASA organizza incontri informativi di gruppo, gratuiti, nel corso dei quali vengono fornite indicazioni sui Paesi nei quali è operativa, con particolare riferimento alla condizione dell’infanzia, le peculiarità legislative e procedurali, sui tempi di attesa e sulle modalità di accompagnamento delle coppie aspiranti all’adozione internazionale.
L’ASA assiste la coppia nella fase precedente alla partenza attraverso colloqui di sostegno e di preparazione. Alcuni Paesi permettono l’invio da parte della coppia di materiale fotografico e di presentazione del nucleo familiare che verrà utilizzato, dagli operatori stranieri, per preparare il/i bambino/i all’incontro con i futuri genitori.